Entro il 2020 l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili dovrà coprire il 17% dei consumi energetici nazionali, in linea con le indicazioni della direttiva europea: questo l’obiettivo che emerge dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili elaborato dal Ministero dello Sviluppo economico. E' quanto riporta il sito www.governo.it
La direttiva dell’Unione stabilisce infatti un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori; in base all’art. 4, ogni Stato membro è tenuto a fissare i propri obiettivi adottando un piano di azione da trasmettere alla Commissione Europea entro il 30 giugno 2010. Da tempo l'Italia ha posto lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra le priorità della sua politica energetica, insieme alla promozione dell'efficienza energetica, avendo come obiettivi la promozione di filiere tecnologiche innovative, la riduzione dei costi dell'energia per cittadini e imprese, lo sviluppo sostenibile.
Nel dettaglio, il Piano prevede che le energie rinnovabili dovranno coprire il 6,38% dei consumi legati ai trasporti, il 28,97% dei consumi nel comparto elettrico e il 15% nell’ambito del riscaldamento e raffreddamento. Le misure ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sono di vario tipo: economiche, di supporto, di cooperazione internazionale.
Il Piano prevede, inoltre, di intervenire sul quadro esistente dei meccanismi di incentivazione, come i certificati verdi, il conto energia, l’agevolazione fiscale per gli edifici, l’obbligo della quota di biocarburanti, per incrementare la quota di energia prodotta rendendo più efficienti gli strumenti di sostegno.
(affaritaliani.it)
giovedì 24 giugno 2010
martedì 15 giugno 2010
Efficienza energetica degli edifici. La casa passiva
"La nuova normativa europea sull'efficienza energetica degli edifici: verso la casa passiva", questo il tema del seminario organizzato dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea in collaborazione con la Fondazione EnergyLab. L'evento rappresenta il secondo appuntamento del ciclo di seminari dal titolo: "Energie in Europa: le iniziative comunitarie come opportunita' di sviluppo", organizzato dai due enti per promuovere una informazione consapevole su una tematica cosi' importante come la politica energetica. "La direttiva sull'efficienza energetica degli edifici costituisce un elemento fondamentale per la nuova direzione dello sviluppo economico dell'Unione europea." - ha dichiarato Carlo Corazza, direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea - "Essa infatti coniuga in modo esemplare le esigenze dello sviluppo sostenibile e compatibile con un ambiente piu' pulito, le prospettive di crescita dopo la crisi e la creazione di occupazione. Si tratta di una rivoluzione da 500 milioni di posti di lavoro permanenti nel settore dell'edilizia per creare la nuova casa in tutte le sue componenti, dalla caldaia ai tetti fino alle finestre." "Il forte richiamo al raggiungimento di obiettivi avanzati che l'Europa ci pone oggi" - ha proseguito Emilio Pizzi, direttore del dipartimento BEST del Politecnico di Milano e membro della Fondazione EnergyLab - "richiede un'accelerazione dei processi di trasformazione in atto nel settore delle costruzioni, attraverso la convergenza di competenze e capacita' da parte degli attori coinvolti. E' importante infatti lavorare per la costruzione non solo di certezze operative ma anche di una nuova sensibilita' comune nell'approccio verso nuovi modelli insediativi e di qualita' dell'abitare, nel segno dell'efficienza energetica e della ecocompatibilita'." EnergyLab e' una fondazione no-profit che si propone di promuovere ricerca, sviluppo e divulgazione nel settore dell'energia e dell'ambiente. Sono partner fondatori la Regione Lombardia, le cinque Universita' milanesi (Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Universita' Commerciale L. Bocconi, Universita' degli Studi di Milano ed Universita' degli Studi di Milano-Bicocca), la Fondazione Aem, la Fondazione Edison, ERSE e il Comune di Milano.
(AGI)
(AGI)
martedì 8 giugno 2010
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali (introdotte dalla legge finanziaria per il 2007) spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
Sono ammessi all’agevolazione fiscale per il risparmio energetico tutti i contribuenti, anche non residenti e anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Vediamo nel dettaglio chi può usufruirne:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,
società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche, sono ammessi anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
E i familiari?
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Quindi non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
(da luigi-vianello.blogspot.com)
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
Sono ammessi all’agevolazione fiscale per il risparmio energetico tutti i contribuenti, anche non residenti e anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Vediamo nel dettaglio chi può usufruirne:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,
società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche, sono ammessi anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
E i familiari?
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Quindi non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
(da luigi-vianello.blogspot.com)
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